SPEDIZIONI DI RIFIUTI / Per il Tar del Veneto legittime prescrizioni “aggiuntive”
Le informazioni richieste e le prescrizioni impartite dalla P.a. nell'ambito di una spedizione transfrontaliera di rifiuti non sono illegittime solo perché non trovano fondamento in un'espressa e tassativa previsione normativa. Con queste motivazioni il Tar del Veneto (sentenza 446/2014) ha legittimato l'operato della Regione che, nell'ambito di una “notifica generale” relativa a più spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, ha imposto, in sede di approvazione delle garanzie finanziarie per le singole spedizioni, delle richieste ulteriori rispetto a quelli tassativamente delineate dal regolamento 1013/2006/Ce, come quella di indicare la fascia oraria della spedizione (con un margine di 4 ore) o di accompagnare il trasporto con la documentazione attestante la conformità tra rifiuti trasportati e notificati. Visto che il primo obiettivo del regolamento Ue è la tutela dell'ambiente, sottolinea il Tar, l'elenco delle informazioni che lo stesso consente di richiedere nell'ambito di una spedizione non costituisce un catalogo chiuso e tassativo.