NORMATIVE / Trasporto illecito rifiuti, il mezzo del terzo si confisca (salvo buona fede)
Incombe sul terzo proprietario del mezzo - ma estraneo al reato - l’onere di provare la propria buona fede, ovvero che l’uso illecito della “res” gli era ignoto e lo stesso non è comunque collegabile ad una sua negligenza. Con queste motivazioni la Cassazione (sentenza 5776/2014) ha rigettato il ricorso, in sede cautelare, contro il sequestro preventivo di un automezzo utilizzato per un trasporto non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell’articolo 259, comma 2, Dlgs 152/2006. Secondo la Suprema Corte, la confisca del mezzo ai sensi del “Codice ambientale” è obbligatoria anche quando lo stesso è di proprietà di un terzo, legato da un rapporto contrattuale al soggetto responsabile dell’illecito. Quando il mezzo ha un valore rilevante, inoltre, la possibilità che il titolare dello stesso si disinteressi totalmente dell’uso che ne viene fatto dal soggetto autore materiale dell’illecito, sembra contraria alla “comune esperienza”.